Convenzione

Art. 4

Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

In vigore dal 3 set 2003
Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1. Qualora il Capo dell'Ufficio consolare non sia in grado di esercitare le proprie funzioni nonché nel caso in cui sia vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari di detto ufficio nonché i membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, possono essere incaricati dallo Stato d'invio dell'esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare. 2. Le generalità complete della persona avente le funzioni di Capo dell'ufficio consolare devono essere notificate da parte dell'Autorità competente dello Stato di invio al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza o all'Autorità designata da detto Ministero. Come norma generale detta notifica deve essere effettuata preventivamente. 3. Le Autorità competenti dello Stato di residenza accorderanno assistenza e protezione a chi esercita temporaneamente le funzioni di capo dell'ufficio consolare. Per la durata dell'esercizio delle sue funzioni si applicano nei suoi riguardi le disposizioni della presente Convenzione, quali esse sono applicabili al Capo dell'ufficio consolare in questione. 4. Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche di cui gode in virtù del suo status diplomatico.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-4

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