Convenzione
Art. 2
Istituzione di un Ufficio consolare
In vigore dal 3 set 2003
Istituzione di un Ufficio consolare
1. Un Ufficio consolare dello Stato d'invio può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo.
2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono concordati tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
3. Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza.
4. È altresì richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, situato al di fuori della sede di quest'ultimo.
5. In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-2