Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 3 set 2003
CONVENZIONE CONOSOLARE TRA LE REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, di seguito denominate Parti Contraenti, desiderando promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati ed i loro popoli, intendendo a tal fine rafforzare ultriormente le relazioni consolari tra i due Stati assicurando la più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini (persone fisiche e giuridiche) di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, confermando che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue: Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così intese: a) per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari; b) per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni; c) per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice Consolato o Agenzia Conolare; d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità; f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo d'Ufficio Consolare, incaricata, in tale qualità, di esercitare le funzioni consolari; g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Uffico consolare; i) per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j) per "membro del personale consolare", i funzuionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l) per "membro della famiglia", il coniuge nonché i figli minori ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare, con esso conviventi; m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, le videoregistrazioni e le audioregistrazioni, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale immatricolata nei registri in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, o di cui batte bandiera, conmprese le navi di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato nei registri in conformità della legislazione dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo stato d'invio, ad eccezioni degli aeromobili militari. 2. I funzionari consolari appartengono a due categorie: i funzionari di carriera e i funzionari onorari. Le disposizioni del Cap. III della presenta Convenzione si applicano agli Uffici consolari il cui capo è un funzionario di carriera; le disposizioni del Cap. V si applicano algi uffici consolari il cui capo è un funzionario consolare onorario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-1

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