Convenzione

Art. 5

Nomina dei membri del personale consolare

In vigore dal 3 set 2003
Nomina dei membri del personale consolare 1. Le generalità complete, la categoria e la classe di tutti i membri del personale consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, saranno comunicati dallo Stato d'invio allo Stato di residenza con anticipo tale da permettere allo Stato di residenza, se lo desidera, di esercitare i propri diritti in base al comma 3 dell'. 2. Lo Stato di residenza rilascia a tutti i membri dell'Ufficio Consolare, nonché ai membri delle loro famiglie, carte di identità che indicano il loro status di membri del personale dell'Ufficio Consolare e di membri delle loro famiglie.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-5

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