Convenzione

Art. 9

Cessazione delle funzioni dei membri dell'Ufficio consolare

In vigore dal 3 set 2003
Cessazione delle funzioni dei membri dell'Ufficio consolare Le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare cessano, inter alia: a) con la notifica da parte dello Stato di invio allo stato di residenza della cessazione delle funzioni; b) con il ritiro dell'exequatur; c) con la notifica allo Stato di invio da parte dello Stato di residenza che quest'ultimo ha cessato di considerare la persona interessata come membro dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-9

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