Convenzione
Art. 9
Cessazione delle funzioni dei membri dell'Ufficio consolare
In vigore dal 3 set 2003
Cessazione delle funzioni dei membri dell'Ufficio consolare
Le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare cessano, inter alia:
a) con la notifica da parte dello Stato di invio allo stato di residenza della cessazione delle funzioni;
b) con il ritiro dell'exequatur;
c) con la notifica allo Stato di invio da parte dello Stato di residenza che quest'ultimo ha cessato di considerare la persona interessata come membro dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-9