Convenzione

Art. 12

Tutela degli Uffici Consolari e dei loro membri

In vigore dal 3 set 2003
Tutela degli Uffici Consolari e dei loro membri 1. Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio Consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio Consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi e immunità concessi dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i membri dell'Ufficio Consolare e i membri delle loro famiglie con il rispetto loro dovuto e adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro libertà e dignità.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-12

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Tutela degli Uffici Consolari e dei loro membri (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo