Convenzione
Art. 12
Tutela degli Uffici Consolari e dei loro membri
In vigore dal 3 set 2003
Tutela degli Uffici Consolari e dei loro membri
1. Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio Consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio Consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi e immunità concessi dalla presente Convenzione.
2. Lo Stato di residenza tratta i membri dell'Ufficio Consolare e i membri delle loro famiglie con il rispetto loro dovuto e adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro libertà e dignità.
Storico versioni
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