Convenzione

Art. 19

Libertà di movimento

In vigore dal 3 set 2003
Libertà di movimento Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso è proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza deve assicurare a tutti i membri dell'Ufficio consolare la libertà di movimento e di circolazione nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-19

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Libertà di movimento (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo