Convenzione
Art. 19
Libertà di movimento
In vigore dal 3 set 2003
Libertà di movimento
Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso è proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza deve assicurare a tutti i membri dell'Ufficio consolare la libertà di movimento e di circolazione nel suo territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-19