Convenzione

Art. 23

Obbligo di prestare testimonianza

In vigore dal 3 set 2003
Obbligo di prestare testimonianza 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione possono essere applicati nei suoi confronti. 2. L'Autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa può, ogni qualvolta ciò sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la stia residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto. 3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni nè ad esibire la corrispondenza ufficiale ed i documenti ad essa relativi. Essi hanno altresì diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo di prestare testimonianza (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo