Convenzione

Art. 33

Assicurazioni contro danni causati a terzi

In vigore dal 3 set 2003
Assicurazioni contro danni causati a terzi I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-33

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Assicurazioni contro danni causati a terzi (Art. 33 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo