Convenzione
Art. 43
Funzioni relative alle successioni
In vigore dal 3 set 2003
Funzioni relative alle successioni
1. Le competenti Autorità dello Stato di residenza notificano senza indugio al funzionario consolare il decesso, avvenuto nell'ambito della sua circoscrizione, di una persona che dette Autorità sanno essere cittadino dello Stato di invio ed informano il funzionario consolare dell'esistenza di beni ereditari o di un testamento o della circostanza che una persona presente o rappresentata nello Stato di residenza è stata incaricata dell'amministrazione dell'eredità.
2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il funzionario consolare dell'esistenza di beni ereditari situati nello Stato di residenza di cui sia erede o beneficiano lo Stato d'invio o una persona fisica o giuridica che dette Autorità competenti sanno essere cittadino dello Stato d'invio. Le disposizioni, del presente paragrafo si applicano anche qualora le Autorità competenti dello Stato di residenza vengano a conoscenza dell'apertura nel territorio di uno Stato terzo di un'eredità a favore di un cittadino dello Stato d'invio.
3. Qualora il funzionario consolare apprenda per primo l'avvenuto decesso nello Stato di residenza di un cittadino dello Stato d'invio o che esistono beni ereditari nello Stato di residenza, lasciati da un cittadino dello Stato d'invio defunto, ne informa la Autorità competenti dello Stato di residenza.
4. Per le questioni relative ai beni ereditari di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo e nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, il funzionario consolare ha il diritto:
a) di richiedere allo Stato di residenza l'adozione di misure, o di adottarle egli stesso, per la salvaguardia, la conservazione e l'amministrazione dei beni ereditari;
b) di essere presente, personalmente o tramite un rappresentante, o altrimenti di partecipare all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a) del presente comma;
c) qualora un cittadino dello Stato di invio che ha un interesse legittimo sui beni ereditari non sia presente o rappresentato nello Stato di residenza, di assicurare che esso venga rappresentato.
5. Qualora vengano adottate misure per assicurarne la rappresentanza ai sensi del comma 4, lettera c) del presente articolo, detta rappresentanza resta valida fino a che le persone rappresentate nominino i propri rappresentanti o assumano la tutela dei propri diritti o interessi.
6. In caso di decesso nel corso di un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza di un cittadino dello Stato di invio non residente permanente in detto Stato, il funzionario consolare, in conformità con la legislazione dello Stato di invio può prendere temporaneamente possesso e disporre dei documenti, denaro e altri beni del defunto a condizione che non vi sia nessuno che, nello Stato di residenza, abbia il diritto a detti documenti, denaro o proprietà personali. Il possesso provvisorio è trasferito, in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, ad un amministratore, od altra persona autorizzata.
7. Dopo il completamento delle procedure relative alla successione, lo Stato d'invio e quello di residenza facilitano il trasferimento dei beni ereditari:
a) autorizzando l'esportazione e l'importazione dei beni ereditari, l'esportazione e importazione dei quali non sia espressamente proibita dalle leggi e regolamenti degli Stati le cui autorizzazioni di esportazione e di importazione sono necessarie;
b) permettendo la vendita di quella parte dei beni ereditari che non è esportata in base alla lettera a) del presente comma;
c) consentendo che il ricavato netto di tale vendita, dedotti i canoni, imposte e diritti, sia trasmesso agli eredi o beneficiari nel loro Stato di residenza in ogni valuta liberamente convertibile.
8. Qualora un cittadino dello Stato d'invio ha diritto, in seguito al decesso di una persona, a somme di denaro o altri beni, inclusi i beni ereditari e i pagamenti per assicurazione sulla vita e quelli effettuati in applicazione di leggi sul risarcimento del danno prodotto da incidenti, e tale cittadino nomi è presente nello Stato di residenza, il funzionario consolare può, per conto di quest'ultimo, ricevere dal tribunale, dalle Autorità competenti o da persone dette somme di denaro o altri beni.
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