Convenzione
Art. 48
Assistenza al Comandante e all'equipaggio
In vigore dal 3 set 2003
Assistenza al Comandante e all'equipaggio
1. Nella misura in cui sia previsto dalla legislazione dello Stato d'invio e non sia contrario alla legislazione dello Stato di residenza, il funzionario consolare ha il diritto:
a) di prestare assistenza alla nave dello Stato di invio e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza;
b) di svolgere indagini su qualsiasi incidente sopravvenuto a bordo della nave dello Stato di invio, sia durante il viaggio sia nei porti, interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio, esaminare e vidimare i documenti di bordo, ottenere informazioni sul viaggio e la destinazione della nave;
c) adottare ogni misura necessaria per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo;
d) esercitare le proprie competenze nella soluzione delle controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, incluse le controversie sui contratti d'ingaggio e sulle paghe;
e) adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo sbarco del comandante e dei membri dell'equipaggio;
f) adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri;
g) emettere e rinnovare documenti specifici relativi ai membri dell'equipaggio, in conformità con le leggi ed i regolamenti dello stato di invio;
h) ricevere, redigere, autenticare, prorogare i documenti relativi alla nave dello Stato di invio ed al suo carico, in particolare quelli concernenti ha nazionalità della nave, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, lo stato e il mantenimento della nave;
i) rilasciare in conformità alle leggi dello Stato di invio, certificati per viaggiare con la bandiera dello stato di invio qualora la nave sia acquistata all'estero;
j) adottare ogni altro provvedimento in applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di invio relativi alla navigazione mercantile.
2. Il funzionario consolare ha il diritto, conformemente alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, di comparire insieme al comandante o a membri dell'equipaggio, per assisterli, dinanzi ai Tribunali ed altre Autorità dello Stato di residenza, e, a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un avvocato o di altra persona che abbia la funzione di interprete o di rappresentante legale in sede giudiziaria.
Storico versioni
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