Convenzione
Art. 50
Assistenza in caso di danneggiamento della nave
In vigore dal 3 set 2003
Assistenza in caso di danneggiamento della nave
1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato informano tempestivamente l'Ufficio consolare competente dello Stato di invio dell'incidente e delle misure adottate per preservare la nave, l'equipaggio, i passeggeri e il carico.
2. In tal caso le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresì a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave, Le Autorità dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità dello Stato di residenza che esse adottino o continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave.
3. Il funzionario consolare può assistere la nave dello Stato d'invio, i membri del suo equipaggio ed i passeggeri ovvero può richiedere allo Stato di residenza di prestare tale assistenza.
4. Qualora nè il proprietario della nave dello Stato di invio o del suo carico, nè un suo rappresentante, nè gli assicuratori, nè il comandante sono presenti, nè possono comunque adottare disposizioni per la conservazione o destinazione della nave dello Stato di invio o del suo carico, il funzionario consolare dello Stato d'invio eautorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante del proprietario della nave, le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, oppure a chiedere allo Stato di residenza di adottare tali misure.
5. Le misure previste dai commi 1, 3 e 4 del presente articolo sono applicabili agli oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o nelle acque dello Stato di residenza, o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorità competenti dello Stato di residenza dovranno informare senza indugio il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti.
6. Nessuna imposta e tassa di importazione può essere percepita dalle Autorità dello Stato di residenza sulla nave dello Stato di invio o parte di essa, sugli oggetti trasportati da una nave in avaria, naufragata o incagliata, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o la vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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