Convenzione
Art. 49
Esercizio della giurisdizione a bordo delle navi
In vigore dal 3 set 2003
Esercizio della giurisdizione a bordo delle navi
1. Le autorità competenti dello Stato di residenza non eserciteranno la giurisdizione penale per eseguire l'arresto di una persona o per compiere atti di istruzione a bordo di una nave battente bandiera dello Stato di invio che si trovi in un porto dello Stato di residenza, a seguito di un reato commesso a bordo di detta nave, se non nei seguenti casi:
a) le conseguenze del reato si ripercuotono sul territorio dello Stato di residenza;
b) il reato, o le sue conseguenze, sono di natura tale da turbare la tranquillità o l'ordine pubblico a terra, nel porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello Stato di residenza, o il reato può compromettere la sicurezza pubblica nei medesimi luoghi;
c) nel reato sono coinvolte persone estranee all'equipaggio, ovvero il reato è stato comunque commesso da o contro un cittadino dello Stato di residenza;
d) reati per i quali ha legislazione dello Stato di residenza prevede una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni;
e) il funzionario consolare ha richiesto l'intervento delle Autorità dello Stato di residenza o ha dato il suo consenso;
f) reati in materia di traffico illecito di persone, di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. Il funzionario consolare dello Stato d'invio ha il diritto di essere presente all'esecuzione di misure coercitive o di indagini che le competenti autorità dello Stato di residenza intendano compiere a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trova nelle acque territoriali o nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza. Il funzionario consolare deve essere preventivamente avvertito dalle autorità competenti dello Stato di residenza in modo da poter essere presente allorchè tali atti sono compiuti. Se il funzionario consolare, o un suo rappresentante, non sono presenti, durante il compimento di tali atti, le competenti autorità dello Stato di residenza lo informano dei fatti. Qualora, per l'urgenza delle misure da adottare, non è possibile effettuare una notifica preventiva al funzionario consolare, le autorità competenti dello Stato di residenza informano per iscritto il funzionario consolare delle circostanze e degli atti compiuti, anche se quest'ultimo non ne abbia fatto richiesta.
3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano altresì nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di residenza convocano il Comandante od un altro membro dell'equipaggio dello Stato d'invio per prestare, a terra, testimonianza su fatti connessi con la nave.
4. Le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave dello Stato di invio, se non su richiesta o con il consenso del funzionario consolare o del comandante della nave dello Stato di invio, incluse le relazioni tra i membri dell'equipaggio, i rapporti di lavoro, la disciplina a bordo della nave, a condizione che non vi sia violazione delle leggi e regolamenti relativi alla tranquillità ed alla sicurezza dello Stato di residenza.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, l'immigrazione, i controlli dei passaporti e sanitari o altre misure adottate dalle autorità competenti dello Stato di residenza dietro richiesta o con il consenso del Comandante della nave. Questo articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi internazionali vigenti tra le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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