Convenzione

Art. 53

Funzioni relative allo svolgimento di elezioni e referendum

In vigore dal 3 set 2003
Funzioni relative allo svolgimento di elezioni e referendum 1. Il funzionario consolare è competente a compiere le formalità relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio alle elezioni ed ai referendum indetti da tale Stato. 2. Qualora, per consentire ai cittadini dello Stato d'invio di votare, vengano istituiti seggi elettorali nei locali dell'ufficio consolare per svolgere elezioni o referendum relativi agli organi istituzionali dello Stato d'invio, il funzionario consolare deve informarne ufficialmente le Autorità della Circoscrizione consolare. Seggi elettorali supplementari possono essere istituiti al di fuori dei locali consolari a condizione che le Autorità della Circoscrizione consolare lo consentano.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-53

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Funzioni relative allo svolgimento di elezioni e referendum (Art. 53 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo