Convenzione

Art. 56

Protezione dei locali consolari

In vigore dal 3 set 2003
Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamento e di prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-56

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Protezione dei locali consolari (Art. 56 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo