Convenzione

Art. 59

Esenzione dai diritti doganali

In vigore dal 3 set 2003
Esenzione dai diritti doganali Lo Stato di residenza, in conformità delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purchè siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-59

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esenzione dai diritti doganali (Art. 59 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo