Convenzione
Art. 62
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza o di soggiorno
In vigore dal 3 set 2003
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza o di soggiorno
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attività professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-62