Convenzione

Art. 63

Esenzione fiscale

In vigore dal 3 set 2003
Esenzione fiscale Il funzionario consolare onorario, qualora riceva una remunerazione od emolumenti dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari, è esente da ogni tassa ed imposta sugli stessi.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-63

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Esenzione fiscale (Art. 63 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo