Convenzione
Art. 63
Esenzione fiscale
In vigore dal 3 set 2003
Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario, qualora riceva una remunerazione od emolumenti dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari, è esente da ogni tassa ed imposta sugli stessi.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-63