Convenzione

Art. 65

Entrata in vigore e durata e denuncia della Convenzione

In vigore dal 3 set 2003
Entrata in vigore e durata e denuncia della Convenzione 1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione resterà in vigore fino al termine del sesto mese dalla data di ricezione da una delle Parti Contraente della notifica per iscritto della denuncia della Convenzione stessa effettuata dall'altra Parte Contraente. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'URSS, firmata a Mosca il 16 maggio 1967, cesserà di essere applicata nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa. In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Roma il 15 gennaio 2001, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico Per la Per la Repubblica Italiana Federazione Russa
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-65

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