Convenzione

Art. 64

Esenzione dai servizi personali

In vigore dal 3 set 2003
Esenzione dai servizi personali Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano nonché dagli oneri militari quali requisizioni, contribuzioni ed acquartieramento di militari.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-64

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Esenzione dai servizi personali (Art. 64 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo