Convenzione

Art. 52

Funzioni relative agli aeromobili

In vigore dal 3 set 2003
Funzioni relative agli aeromobili Le disposizioni contenute negli articoli da 47 a 51 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali sull'aviazione civile vigenti tra le due Parti Contraenti e altri accordi internazionali cui partecipano le Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243#art-c-52

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