Convenzione

Art. 18

In vigore dal 12 mar 2003
Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte una competenza o delle funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di questo altro Stato Parte dalla sua legislazione interna
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo