Convenzione
Art. 18
In vigore dal 12 mar 2003
Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul territorio di un altro Stato Parte una competenza o delle funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di questo altro Stato Parte dalla sua legislazione interna
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-18