Convenzione

Art. 19

In vigore dal 12 mar 2003
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati ed agli individui dal diritto internazionale, in particolare gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale umanitario. 2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione, le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non sono neanch'esse regolamentate dalla presente Convenzione, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-19

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