Convenzione

Art. 23

In vigore dal 12 mar 2003
1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo