Convenzione
Art. 20
In vigore dal 12 mar 2003
1. Ogni controversia fra Stati Parti relativa all'interpretazione o all' applicazione della presente Convenzione che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo sarà sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di tali Stati. Se, entro i sei mesi che seguono la data della richiesta di arbitrato, le parti non raggiungono un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, presentando un ricorso secondo lo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato può, nel momento in cui firma, ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle norme del paragrafo 1. Gli altri Stati Parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato questa riserva.
3. Ogni Stato che ha formulato una riserva secondo le norme del paragrafo 2 può in qualsiasi momento sciogliere tale riserva mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale.
Storico versioni
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