Convenzione
Art. 15
In vigore dal 12 mar 2003
Gli Stati collaborano alla prevenzione dei reati previsti all', ed in modo particolare:
a) prendono tutte le misure possibili, se del caso adattando la loro legislazione interna, in vista di prevenire o di contrastare la preparazione sui loro rispettivi territori di reati destinati ad essere commessi all'interno o all'esterno dei loro territori, in modo particolare le misure che vietano sui loro territori le attività illegali di individui, gruppi o organizzazioni che incoraggiano, istigano, organizzano o finanziano con cognizione di causa o commettono i reati di cui all';
b) si scambiano informazioni esatte e verificate, in conformità alle norme delle loro legislazioni interne, e coordinano le misure amministrative e le altre misure eventualmente prese per prevenire la perpetrazione dei reati di cui all';
c) procedono, ove necessario, grazie alla ricerca-sviluppo vertente sui metodi di rilevamento di esplosivi e di altre materie pericolose suscettibili di causare la morte o di causare danni corporali a consultazioni in merito alla elaborazione di norme sulla marcatura degli esplosivi, in vista di individuare la loro origine nelle inchieste effettuate a seguito di esplosioni; a scambi di informazioni relative alle misure di prevenzione, alla cooperazione e al trasferimento di tecnologia, di materiale e di mezzi connessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-15