Convenzione
Art. 16
In vigore dal 12 mar 2003
Lo Stato Parte nel quale un'azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato, comunica, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informa gli altri Stati Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-16