Convenzione

Art. 16

In vigore dal 12 mar 2003
Lo Stato Parte nel quale un'azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato, comunica, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informa gli altri Stati Parti.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo