Convenzione

Art. 11

In vigore dal 12 mar 2003
Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parti, nessuno dei reati di cui all' è considerato come reato politico, reato connesso ad un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non potrà essere respinta per il solo motivo che verte su un reato politico, un reato connesso ad un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo