Convenzione
Art. 7
In vigore dal 12 mar 2003
1. Quando è informato che l'autore, o il presunto autore di un reato di cui all' potrebbe trovarsi sul suo territorio, lo Stato Parte interessato prende le misure necessarie, in conformità alla sua legislazione interna, per indagare sui fatti di cui viene a conoscenza.
2. Se ritiene che le circostanze lo giustificano, lo Stato Parte sul cui territorio l'autore o il presunto autore dell'infrazione si trovano, prende le misure appropriate, in forza della sua legislazione interna, per fermare questa persona ai fini di procedimenti o di estradizione.
3. Ogni persona, nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ha diritto:
a) di mettersi in contatto senza indugio con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o che è in altro modo abilitato a proteggere i suoi diritti, oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato sul cui territorio ha la sua residenza abituale;
b) di ricevere la visita di un rappresentante di questo Stato;
c) di essere informata dei diritti che le sono conferiti dai capoversi a) e b).
4. I diritti di cui al paragrafo 3 si esercitano nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio l'autore o il presunto autore del reato si trovano, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi ai sensi del paragrafo 3.
5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto di ogni Stato Parte che ha stabilito la sua giurisdizione secondo il capoverso c) del paragrafo 1, o il capoverso c) del paragrafo 2 dell', di invitare il Comitato internazionale della Croce Rossa a mettersi in contatto con il presunto autore del reato ed a fargli visita.
6. Uno Stato Parte che ha posto in detenzione una persona secondo le norme del presente articolo informa immediatamente, direttamente o per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati Parti che hanno stabilito la loro giurisdizione secondo i paragrafi 1 e 2 dell' e, se lo ritiene opportuno, tutti gli altri Stati Parti interessati, per quanto riguarda tale detenzione e le circostanze che la giustificano.
Lo Stato che procede all'inchiesta di cui al paragrafo 1, ne comunica rapidamente le conclusioni a tali Stati Parti, indicando loro se intende esercitare la propria giurisdizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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