Convenzione
Art. 10
In vigore dal 12 mar 2003
1. Gli Stati Parti si concedono a vicenda per quanto possibile la più ampia assistenza giudiziaria per ogni inchiesta o procedura penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all', ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
2. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che incombono loro in forza del paragrafo 1 in conformità con qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria eventualmente esistente fra di loro. In mancanza ditale trattato o accordo, gli Stati Parti si concedono a vicenda tale assistenza giudiziaria secondo la loro legislazione interna.
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