Convenzione
Art. 13
In vigore dal 12 mar 2003
1. Una persona detenuta o che sconta una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte sia per fornire una testimonianza, o a fini di identificazione, o per dare il suo contributo alla determinazione dei fatti nell'ambito di un'inchiesta o di procedimenti intentati in forza della presente Convenzione, può essere trasferita purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la persona consente liberamente con cognizione di causa al trasferimento;
b) le autorità competenti dei due Stati interessati vi consentono, fatte salva ogni condizione che possono giudicare appropriata.
2. Ai fini del presente articolo:
a) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento, ha il potere e l'obbligo di mantenere la persona interessata in detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato dal quale detta persona trasferita proviene;
b) lo Stato verso il quale è effettuato il trasferimento, adempie senza indugio all'obbligo di consegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento è stato effettuato, secondo quanto convenuto preliminarmente o diversamente deciso dalle autorità competenti dei due Stati;
c) lo Stato verso il quale il trasferimento è effettuato, non può esigere dallo Stato dal quale il trasferimento è effettuato che intraprenda una procedura di estradizione conto l'interessato;
d) si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in detenzione nello Stato verso il quale è stato trasferito ai fini del computo della pena da scontare nello Stato dal quale è stato trasferito.
3. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita in conformità alle disposizioni del presente articolo non dia il suo accordo, tale persona, a prescindere dalla sua nazionalità, non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato nel quale è trasferita, in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio del primo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-13