Convenzione

Art. 14

In vigore dal 12 mar 2003
Ad ogni persona posta in detenzione o che è oggetto di ogni altra misura o procedura intentata ai sensi della presente Convenzione, sarà garantito un trattamento equo nonché tutti i diritti e le garanzie in conformità alla legislazione dello Stato dove si trova ed alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti dell'uomo.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo