Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 12 mar 2003
Ad ogni persona posta in detenzione o che è oggetto di ogni altra misura o procedura intentata ai sensi della presente Convenzione, sarà garantito un trattamento equo nonché tutti i diritti e le garanzie in conformità alla legislazione dello Stato dove si trova ed alle disposizioni applicabili del diritto internazionale, ivi comprese quelle relative ai diritti dell'uomo.
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