Convenzione

Art. 12

In vigore dal 12 mar 2003
Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere interpretata nel senso di implicare l'obbligo dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, quando lo Stato Parte richiesto abbia fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all' o la domanda di assistenza relativa a tali reati è stata presentata per perseguire o punire una persona sulla base di considerazioni legate alla rana, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche, oppure che l'acconsentire a questa richiesta potrebbe danneggiare la situazione di tale persona per uno qualsiasi dei sopracitati motivi.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo