Convenzione
Art. 2
In vigore dal 12 mar 2003
1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che illecitamente e intenzionalmente consegna, colloca o fa esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un sito pubblico, una struttura governativa, o altro impianto pubblico, un sistema di trasporto pubblico o un'infrastruttura:
a) nell'intento di provocare la morte o gravi lesioni corporali; oppure
b) nell'intento di causare massicce distruzioni di tale sito, struttura, sistema o infrastruttura, quando tali distruzioni comportino o rischino di comportare perdite economiche considerevoli.
2. Commette altresì reato chiunque tenta di commettere
un'infrazione ai sensi del paragrafo
3. Commette altresì reato chiunque:
a) si rende complice di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2;
b) organizza la perpetrazione di un'infrazione penale ai sensi dei paragrafi 1 o 2 o ordina ad altre persone di commetterla;
c) contribuisce in ogni altro modo alla perpetrazione di una o più delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 da parte di un gruppo di persone agenti di comune accordo; tale partecipazione deve essere deliberata, e fornita sia per agevolare l'attività criminale generale del gruppo o servire ai suoi scopi, sia con piena cognizione dell'intento del gruppo di commettere l'infrazione o le infrazioni in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-2