Convenzione
Art. 1
In vigore dal 12 mar 2003
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristi con esplosivo
Gli Stati Parti alla presente Convenzione
Tenendo a mente gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed allo sviluppo di relazioni di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione fra gli Stati,
Profondamente preoccupati per la proliferazione nel mondo intero di atti di terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni,
Ricordando la Dichiarazione del cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 24 ottobre 1995,
Ricordando inoltre la Dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9.12.1994; in cui gli "Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ribadiscono solennemente la loro categorica condanna, di tutti gli atti, metodi e prassi terroriste in quanto criminali at ingiustificabili, ovunque essi accadano e a prescindere di chi ne siano gli autori, in particolare degli atti che mettono a repentaglio i rapporti amichevoli fra Stati e popoli e minacciano l'integrità territoriale et la sicurezza degli Stati".
Notando che la Dichiarazione invita peraltro gli Stati "ad esaminare con urgenza la portata delle disposizioni giuridiche internazionali in vigore relative alla prevenzione, alla repressione ed all'eliminazione del terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di assicurare l'esistenza di un ambito giuridico che copre tutti gli aspetti della questione",
Ricordando inoltre la risoluzione 51/210 del 17 dicembre 1996 e l'annessa Dichiarazione che completa la Dichiarazione del 1994 sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale,
Notando inoltre che gli attentati terroristi perpetrati per mezzo di ordigni esplosivi o altri ordigni micidiali sono sempre più diffusi,
Notando inoltre che gli strumenti giuridici multilaterali esistenti non trattano in modo adeguato questo tipo di attentato,
Convinti della necessità urgente di sviluppare una cooperazione internazionale fra gli Stati per l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci volte a prevenire questo tipo di atti terroristi ed a perseguire e punire i loro autori,
Considerando che questi attentati sono un argomento di viva preoccupazione per l'intera comunità internazionale,
Notando che le attività delle forze armate degli Stati sono regolate da norme di diritto internazionale al di là dell'ambito della presente Convenzione, e che l'esclusione di alcuni atti dalla portata della Convenzione non giustifica nè rende leciti atti peraltro illeciti, nè preclude la possibilità di intentare procedimenti in base al dominio di altre leggi,
Articolo primo
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "struttura governativa o pubblica" s'intende ogni attrezzatura o mezzo di trasporto di natura permanente o temporanea utilizzato o occupato dai rappresentanti di uno Stato, dai membri del governo, del parlamento o della magistratura o dagli agenti o dal personale di uno Stato o altra autorità o ente pubblico, o dagli agenti o dal personale di un'organizzazione intergovernativa nell'ambito delle loro funzioni ufficiali.
2. Per "infrastruttura" s'intende ogni impianto pubblico o privato che fornisce servizi di utilità pubblica, come la conduzione d'acqua, l'evacuazione delle acque reflue, l'energia, il combustibile o le comunicazioni.
3. Per "ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale" s'intende:
a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, oppure
b) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive.
4. Per "forze armate di uno Stato" s'intendono le forze che uno Stato organizza, addestra ed equipaggia conformemente al suo diritto interno, essenzialmente ai fini della difesa nazionale o della sicurezza nazionale, nonché le persone che agiscono a titolo di appoggio a tali forze armate e che sono ufficialmente poste sotto il loro comando, autorità e responsabilità.
5. Per "sito pubblico" s'intendono le parti di qualsiasi edificio, terreno, via pubblica, corso d'acqua ed altro luogo accessibile o aperto al pubblico in modo continuativo, periodico o occasionale, ivi compreso ogni luogo destinato ad un uso commerciale, culturale, storico, istruttivo, religioso, ufficiale, ludico, ricreativo o di altro genere e che è di conseguenza accessibile o aperto al pubblico.
6. Per "sistema di trasporto pubblico" s'intendono tutte le attrezzature, mezzi e veicoli, pubblici e privati, che sono utilizzati nell'ambito dei servizi di trasporto di persone o di merci accessibili al pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-1