Convenzione

Art. 5

In vigore dal 12 mar 2003
Ciascuno Stato parte adotta le misure eventualmente necessarie e se del caso una legislazione interna, per garantire che gli atti criminali che rientrano nella portata della presente Convenzione in particolare quelli progettati o calcolati al fine di suscitare terrore nella popolazione o in gruppi di persone o di individui, non possano in alcun modo essere giustificati da considerazioni di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa o da altri motivi analoghi, e che tali atti siano passibili di pene commisurate alla loro gravità.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. — Testo vigente | Portale Normativo