Convenzione
Art. 21
In vigore dal 12 mar 2003
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
2. La presente Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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