Convenzione

Art. 22

In vigore dal 12 mar 2003
1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifica, accetta o approva la Convenzione o che vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34#art-c-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo