Accordo

Art. 8

Tariffe

In vigore dal 6 lug 1999
Tariffe 1. Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte Contraente per il trasporto verso/da il territorio dell'altra Parte Contraente saranno concordate a livelli ragionevoli, dando il dovuto riguardo a tutti i fattori relativi, compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere oggetto di consultazioni tra le compagnie designate da ciascuna Parte Contraente. 3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque giorni prima della data proposta per l'introduzione. in casi particolari tale periodo può essere abbreviato, ove sussista un accordo delle predette Autorità. 4. Tale approvazione può essere data per iscritto. Qualora nessuna delle Autorità aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta giorni dalla data di presentazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la tariffa deve considerarsi approvata. Nel caso di tempo di deposito ridotto, come stabilito nel paragrafo 3, le Autorità aeronautiche possono concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta giorni. 5. Se una tariffa non può essere concordata conformemente al paragrafo 1 del presente accordo o se, durante il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo, un'Autorità aeronautica notifica alla controparte la disapprovazione di una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui avviso possa essere ritenuto utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo. 6. Se le Autorità Aeronautiche non si accordano su una tariffa loro sottomessa secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del presente Articolo, la controversia sarà definita in conformità alle previsioni dell' del presente Accordo. 7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore finché subentri una nuova tariffa. 8. Nessuna tariffa entrerà in vigore a meno che le Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti abbiano approvata la stessa.
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