Accordo
Art. 3
Concessione dei Diritti
In vigore dal 6 lug 1999
Concessione dei Diritti
1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i
diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di
istituire ed effettuare i servizi aerei sulle rotte specificate
nella Tabella delle Rotte allegata a questo Accordo (d'ora in
avanti chiamati "i servizi concordati" e le "rotte
specificate").
2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:
a) sorvolare, senza atterrare, il territorio dell'altra Parte
Contraente;
b) atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per
scopi non commerciali;
c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali sul
territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati
nella Tabella delle Rotte allo scopo di imbarcare e sbarcare
passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati verso altri punti così specificati.
3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovrà essere
interpretato in modo da conferire alla compagnia designata da
una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio
dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta contro
remunerazione o noleggio destinati ad un altro punto nel
territorio dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-3