Accordo
Art. 2
Applicazione della Convenzione di Chicago
In vigore dal 6 lug 1999
Applicazione della Convenzione di Chicago
Le disposizioni di questo Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-2