Accordo

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 6 lug 1999
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO MACEDONE SUI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo macedone d'ora In avanti nel presente Accordo chiamati "Parti Contraenti" essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando concludere un Accordo allo scopo di disciplinare i servizi aerei tra i due Paesi: fo on hanno concordato quanto segue: Definizioni Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto disponga altrimenti: a) il termine "Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 ed include qualsiasi Annesso adottato in base all'Articolo 90 della Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima nella misura in cui quegli Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti; b) il termine "Autorità aeronautiche" significa: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo macedone, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni Direzione dell'Aviazione Civile ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; c) il termine "linea aerea designata" significa una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l' di questo Accordo; d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato assegnatogli dall' della Convenzione; e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scali non commerciali" hanno rispettivamente i significati assegnati loro dall'Articolo 96 della Convenzione; f) per le finalità dei seguenti paragrafi, il termine "tariffa" ha il significato del prezzo da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari con esclusione di remunerazione e condizioni per il trasporto di posta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-1

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