Accordo
Art. 1
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In vigore dal 6 lug 1999
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO MACEDONE
SUI SERVIZI AEREI
Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo macedone d'ora In avanti nel presente Accordo chiamati "Parti Contraenti" essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944; desiderando concludere un Accordo
allo scopo di disciplinare i servizi aerei tra i due Paesi: fo on
hanno concordato quanto segue:
Definizioni
Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto
disponga altrimenti:
a) il termine "Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 ed include qualsiasi Annesso adottato in base all'Articolo
90 della Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o
Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima
nella misura in cui quegli Annessi ed emendamenti siano entrati
in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti
Contraenti;
b) il termine "Autorità aeronautiche" significa: nel caso della
Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni
persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione
alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del
Governo macedone, il Ministero dei Trasporti e delle
Comunicazioni Direzione dell'Aviazione Civile ed ogni persona o
ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce;
c) il termine "linea aerea designata" significa una compagnia
aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità con
l' di questo Accordo;
d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato
assegnatogli dall' della Convenzione;
e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale",
"linea aerea" e "scali non commerciali" hanno rispettivamente i
significati assegnati loro dall'Articolo 96 della Convenzione;
f) per le finalità dei seguenti paragrafi, il termine "tariffa" ha il significato del prezzo da pagarsi per il trasporto di
passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei
prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni di
agenzia ed altri servizi ausiliari con esclusione di
remunerazione e condizioni per il trasporto di posta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-1