Accordo
Art. 6
Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri
In vigore dal 6 lug 1999
Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri
1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da
parte dell'impresa designata di una Parte Contraente, nonché il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio compresi i
motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo di detti aeromobili (inclusi gli alimenti, le bevande
ed il tabacco) che sono a bordo di tali aeromobili saranno
esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di oneri
doganali, dai gravami d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, purchè tale normale equipaggiamento e tali altri articoli rimangano a
bordo dell'aeromobile.
2. Saranno altresì esentati dagli stessi oneri doganali e gravami, ad eccezione degli oneri relativi al servizio reso:
a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, compresi i motori, e l'equipaggiamento normale di
bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente
dall'impresa di navigazione aerea designata dall'altra Parte
Contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di
detta linea aerea;
b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e l'equipaggiamento normale di bordo imbarcato nel territorio di ciascuna Parte Contraente
sull'aeromobile detta compagnia designata da una Parte
Contraente, nel corso dell'operazione di servizi aerei
convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabiliti dalle Autorità competenti della detta altra Parte Contraente,
destinati solo all'uso e consumo di volo.
3. i materiali che fruiscono delle esenzioni dagli oneri doganali e dagli altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non
saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei
internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad
altra compagnia aerea internazionale o la loro importazione
definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio
della Parte Contraente interessata.
4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche
alla parte dei suddetti materiali usata o consumata durante il
sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede
L'agevolazione, vengono accordate su base di reciprocità e
possono essere subordinate all'osservanza di specifiche
formalità normalmente applicate nel detto territorio, ivi
compresi controlli doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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