Art. 6 · Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri
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Art. 6

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Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri

In vigore dal 6 lug 1999
Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri 1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da parte dell'impresa designata di una Parte Contraente, nonché il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo di detti aeromobili (inclusi gli alimenti, le bevande ed il tabacco) che sono a bordo di tali aeromobili saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di oneri doganali, dai gravami d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, purchè tale normale equipaggiamento e tali altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile. 2. Saranno altresì esentati dagli stessi oneri doganali e gravami, ad eccezione degli oneri relativi al servizio reso: a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, compresi i motori, e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa di navigazione aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta linea aerea; b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e l'equipaggiamento normale di bordo imbarcato nel territorio di ciascuna Parte Contraente sull'aeromobile detta compagnia designata da una Parte Contraente, nel corso dell'operazione di servizi aerei convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabiliti dalle Autorità competenti della detta altra Parte Contraente, destinati solo all'uso e consumo di volo. 3. i materiali che fruiscono delle esenzioni dagli oneri doganali e dagli altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra compagnia aerea internazionale o la loro importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. 4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata o consumata durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede L'agevolazione, vengono accordate su base di reciprocità e possono essere subordinate all'osservanza di specifiche formalità normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi controlli doganali.
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