Accordo
Art. 4
Designazione e autorizzazione delle compagnie
In vigore dal 6 lug 1999
Designazione e autorizzazione delle compagnie
1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per
iscritto all'altra Parte Contraente una linea aerea allo scopo
di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente
dovrà, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere senza ritardo alla linea aerea
l'appropriata autorizzazione operativa.
3. Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono
richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente
di presentare adeguata certificazione che essa è in grado di
osservare le condizioni prescritte in base alle leggi ed ai
regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla
operazione dei servizi aerei internazionali da tali Autorità in conformità con Le disposizioni della Convenzione.
4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di
concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del
presente Articolo o di imporre quelle condizioni che possano
sembrare necessarie nell'esercizio da parte di una compagnia
designata dei diritti specificati nell' del presente
Accordo, qualora detta Parte Contraente non sia soddisfatta che
la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di quella
compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha
designato la compagnia o di suoi cittadini.
5. Quando la compagnia di ciascuna Parte Contraente è stata così
designata ed autorizzata, essa può cominciare in qualsiasi
momento ad operare i servizi concordati, a condizione di
conformarsi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.
6. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di ritirare la
designazione di una compagnia precedentemente autorizzata e di
designarne un'altra, a mezzo di notifica scritta all'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-4