Art. 4 · Designazione e autorizzazione delle compagnie
Accordo

Art. 4

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Designazione e autorizzazione delle compagnie

In vigore dal 6 lug 1999
Designazione e autorizzazione delle compagnie 1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una linea aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere senza ritardo alla linea aerea l'appropriata autorizzazione operativa. 3. Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di presentare adeguata certificazione che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla operazione dei servizi aerei internazionali da tali Autorità in conformità con Le disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo o di imporre quelle condizioni che possano sembrare necessarie nell'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti specificati nell' del presente Accordo, qualora detta Parte Contraente non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la compagnia o di suoi cittadini. 5. Quando la compagnia di ciascuna Parte Contraente è stata così designata ed autorizzata, essa può cominciare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati, a condizione di conformarsi alle disposizioni applicabili del presente Accordo. 6. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di ritirare la designazione di una compagnia precedentemente autorizzata e di designarne un'altra, a mezzo di notifica scritta all'altra Parte Contraente.
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