Accordo
Art. 5
Revoca o sospensione dei diritti
In vigore dal 6 lug 1999
Revoca o sospensione dei diritti
1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare
un'autorizzazione operativa o di sospendere L'esercizio dei
diritti specificati nell' del presente Accordo nei
riguardi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che sembrano necessarie per
l'esercizio di questi diritti in ciascuno dei casi seguenti:
a) qualora non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e
l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la Compagnia o di suoi
cittadini;
b) qualora quella compagnia manchi di osservare le leggi o i
regolamenti della Parte Contraente che ha concesso questi
diritti;
c) nel caso in cui la compagnia manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte in base al presente
Accordo.
2. A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione
delle condizioni menzionate nel paragrafo l. del presente
Articolo sia essenziale al fine di prevenire ulteriori
infrazioni di leggi o di regolamenti, tale diritto sarà
esercitato soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte
Contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1999-06-07;217#art-a-5