Art. 5 · Revoca o sospensione dei diritti
Accordo

Art. 5

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Revoca o sospensione dei diritti

In vigore dal 6 lug 1999
Revoca o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere L'esercizio dei diritti specificati nell' del presente Accordo nei riguardi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che sembrano necessarie per l'esercizio di questi diritti in ciascuno dei casi seguenti: a) qualora non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la Compagnia o di suoi cittadini; b) qualora quella compagnia manchi di osservare le leggi o i regolamenti della Parte Contraente che ha concesso questi diritti; c) nel caso in cui la compagnia manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte in base al presente Accordo. 2. A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo l. del presente Articolo sia essenziale al fine di prevenire ulteriori infrazioni di leggi o di regolamenti, tale diritto sarà esercitato soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.
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